Statuto Estatutos Statute


Statuto della Real Associazione Cavalieri e Dame della Casa Portoghese — R.A.C.D.C.P. Estatutos da Real Associação Cavaleiros e Damas da Casa Portuguesa — R.A.C.D.C.P. Statute of the Royal Association of Knights and Ladies of the Portuguese House — R.A.C.D.C.P.

ART. 1 – Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto dell'art. 36 e segg. del Codice Civile, l'associazione denominata: "Real Associazione Cavalieri e Dame della Casa Portoghese – R.A.C.D.C.P.", con sede legale in via Alfonso Bartoli 25, nel Comune di Ferentino (FR) e sede operativa inizialmente fissata nell'Abbazia Cistercense di Casamari – Veroli (FR).

  1. L'Associazione sin dall'atto della sua costituzione gode dell'Alto Patronato di S.A.R. o Senhor Dom Duarte Pio de Bragança, Capo della Casa Reale di Portogallo, con la possibilità successiva e futura di nominare uno o più compatroni da individuare in eminenti personalità del mondo ecclesiastico e/o nobiliare;
  2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – Finalità

L'Associazione è un'istituzione culturale, apolitica e soprannazionale con i seguenti scopi:

  1. riunire gli insigniti di ordini dinastici della Real Casa di Portogallo;
  2. promuovere e tutelare il diritto e il rispetto delle Istituzioni cavalleresche e dei Sistemi premiali perpetuando la loro funzione morale e civile;
  3. mantenere ed accrescere fra i Soci l'insieme di quei valori spirituali, morali, culturali e sociali, che rappresentano il comune retaggio e patrimonio di tali Istituzioni e Sistemi;
  4. dimostrare particolarmente con l'esempio offerto dai Soci l'attualità dell'ideale cavalleresco, stimolando all'interno e diffondendo all'esterno dell'Associazione lo spirito della Cavalleria inteso particolarmente come rispetto della donna e difesa dei più deboli, degli ammalati, degli anziani e dei poveri; intensificando ogni forma di assistenza e di tutela sociale ed umanitaria a favore di ogni essere umano senza distinzione di sesso, di razza e di religione;
  5. porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell'ideale cavalleresco, un sollievo al proprio disagio.

Tali fini si perseguiranno:

  1. elaborando un codice deontologico al quale dovranno attenersi i Soci;
  2. utilizzando ogni strumento idoneo alla promozione etico-sociale, come ad esempio: conferenze, congressi, dibattiti, seminari di studi, ecc.;
  3. pubblicando periodici e libri, attinenti alle finalità dell'Associazione.

ART. 3 – Emblema

L'Associazione ha un proprio Emblema, così descritto in lingua portoghese:

"Escudo de prata, com cinco quinas (escudetes de azul, cada qual com cinco besantes de prata postos em sautor) postas em cruz, bordadura de vermelho carregada de sete castelos de ouro, lavrados de negro e abertos de azul".

ART. 4 – Soci

  1. Sono ammesse nell'Associazione tutte le persone fisiche appartenenti ad uno o più ordini dinastici della Real Casa Portoghese, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
  2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
  3. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
  4. Sono previste 3 categorie di soci:
    1. Fondatori: i firmatari del presente atto;
    2. Ordinari: sono membri/cavalieri/dame appartenenti ad uno degli ordini dinastici della Real Casa di Portogallo, i quali si impegnano a versare la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
    3. Onorari: sono membri/cavalieri, eminenti personalità del mondo cavalleresco nobiliare ed ecclesiastico che si siano resi benemeriti verso l'Associazione, purché appartenenti ad uno degli ordini dinastici della Real Casa di Portogallo, quest'ultimi sono esentati dal pagamento di tutte le quote previste per le altre categorie e sono altresì esclusi dal diritto di voto, con facoltà di ricoprire cariche sociali su incarico del Consiglio Direttivo.
  5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
  6. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

ART. 5 – Diritti e doveri dei soci

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, previo parere POSITIVO da richiedere per iscritto al patrono dell'Associazione individuato nella persona di S.A.R. o Senhor Dom Duarte Pio de Bragança, Capo della Casa Reale di Portogallo o suo legittimo successore.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
  3. I soci devono versare nei termini stabiliti la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6 – Recesso ed esclusione del socio

  1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
  3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con possibilità di appello entro 30 giorni all'assemblea.
  4. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 7 – Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

  1. Assemblea dei soci;
  2. Consiglio direttivo;
  3. Presidente – Giudice – Delegato Nazionale;
  4. Vice Presidente – Vice Giudice – Vice Delegato Nazionale;
  5. Segretario;
  6. Tesoriere;
  7. Cappellano;
  8. Cerimoniere;
  9. Probiviri;
  10. Revisore dei conti.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 – Assemblea

  1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
  3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

  1. approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
  2. fissare l'importo della quota sociale annuale;
  3. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  4. approvare l'eventuale regolamento interno;
  5. deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  6. eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  7. deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 10 – Validità Assemblee

  1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
  4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
  5. Solo i soci ordinari hanno diritto di voto.

ART. 11 – Verbalizzazione

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 – Consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo è composto da numero dieci eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
  2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
  3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
  4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 13 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 14 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. contributi di privati;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. altre entrate compatibili con la normativa in materia.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 15 – Rendiconto economico-finanziario

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
  2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.