Statuto della Real Associazione Cavalieri e Dame della Casa Portoghese — R.A.C.D.C.P. Estatutos da Real Associação Cavaleiros e Damas da Casa Portuguesa — R.A.C.D.C.P. Statute of the Royal Association of Knights and Ladies of the Portuguese House — R.A.C.D.C.P.
È costituita, nel rispetto dell'art. 36 e segg. del Codice Civile, l'associazione denominata: "Real Associazione Cavalieri e Dame della Casa Portoghese – R.A.C.D.C.P.", con sede legale in via Alfonso Bartoli 25, nel Comune di Ferentino (FR) e sede operativa inizialmente fissata nell'Abbazia Cistercense di Casamari – Veroli (FR).
L'Associazione è un'istituzione culturale, apolitica e soprannazionale con i seguenti scopi:
Tali fini si perseguiranno:
L'Associazione ha un proprio Emblema, così descritto in lingua portoghese:
"Escudo de prata, com cinco quinas (escudetes de azul, cada qual com cinco besantes de prata postos em sautor) postas em cruz, bordadura de vermelho carregada de sete castelos de ouro, lavrados de negro e abertos de azul".
Gli organi dell'associazione sono:
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
L'assemblea deve:
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.